(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emila-Romagna n. 18 del 6 febbraio 2007)
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge.
                               Art. 1.
 Modifica dell'Art. 10 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
    1.  All'Art.  10  della  legge  regionale  17 febbraio 2005, n. 9
«Istituzione  del  garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza»,
dopo le parole «e successive modifiche» viene introdotta la locuzione
«, ridotta della misura del 25%».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 6 febbraio 2007
                               ERRANI